Art. 1.

      1. All'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento di cui al primo comma i pensionati con reddito personale annuo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a euro 7.000 o con il reddito cumulato a quello del coniuge non superiore a euro 11.500. È escluso dal computo il reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze».